Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie
Il contraente dovrà pagare le tariffe determinate dalla Società nei modi e nei termini stabiliti.
Il contraente dovrà rispettare le condizioni stabilite dal vigente Regolamento per la fornitura di acqua potabile adottato da CADF, nonché le modifiche allo stesso che la Società riterrà opportuno adottare.
Il contratto potrà essere soggetto ad eventuali modifiche in presenza di esigenze oggettive di miglioramento del servizio o di adeguamento a novità legislative;
Per ogni controversia dipendente da violazione, da errata applicazione ed interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.
Il presente contratto è integrato dalle seguenti previsioni del Regolamento per la fornitura di acqua potabile:
Art. 4 Obblighi degli utenti
Gli utenti assumono i seguenti obblighi:
a) di non rivendere o sub-fornire l’acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel
contratto di fornitura;
b) di non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e misura, conservandone intatti i sigilli, e dare
tempestiva comunicazione al Gestore nel caso di una loro eventuale rottura ed in genere di non commettere alcun abuso nell’utilizzo della fornitura;
c) di autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo al personale del Gestore o a suoi incaricati l’accesso
ai contatori ed a tutti punti di diramazioni esterne ed interne per controllare l’esatta osservanza del Regolamento. Nei casi e tutte le volte in cui la lettura dei contatori non possa essere eseguita dagli incaricati del Gestore, questi lasceranno una cartolina-avviso agli utenti interessati, invitandoli a eseguire essi stessi detta lettura, secondo le istruzioni contenute nell’avviso stesso. La mancata comunicazione, nel termine di dieci giorni, dei dati di lettura da parte degli utenti interessati, autorizza il Gestore a fatturare un presunto consumo, pari a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo conguaglio;
d) di eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti da essi dovuti con le modalità che saranno indicate dal Gestore.
Art. 11 Perfezionamento del contratto di fornitura
Il contratto di fornitura sarà redatto sugli appositi moduli forniti dal Gestore e sottoscritti dall’utente o dal
suo legale rappresentante il quale dovrà dichiarare:
– la tipologia della fornitura;
– il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro ubicazione;
– il numero delle presenze medie/anno nel caso si tratti di Comunità senza fini di lucro;
– la disponibilità richiesta (per gli utenti obbligati).
L’utente, con la firma del contratto di somministrazione, accetta tutte le condizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Carta dei Servizi allegati al contratto.
Art. 12 Recesso dal contratto di fornitura e voltura dell’utenza
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta al Gestore,
dichiarando la lettura finale nonché l’indirizzo dove recapitare la fattura a saldo. In caso di decesso dell’utente la richiesta di recesso può essere presentata da un erede.
La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro i limiti di tempo previsti dalla Carta dei Servizi, la cessazione del rapporto contrattuale, l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della
chiusura del contatore e la restituzione dell’anticipo o deposito cauzionale eventualmente versato.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione: pertanto, nel caso in cui il contatore
non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal
contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale autorizzato dal Gestore.
Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall’utente che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.
Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile.
Si ha voltura dell’utenza idrica quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto. Non potrà essere accolta la richiesta di voltura dell’utenza idrica in presenza di morosità se non dopo che sia stato saldato il debito verso l’Azienda.
Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto d’utenza.
In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
I nuovi titolari dell’utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento di eventuali bolli, dell’anticipo o deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
La voltura dell’utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.
I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dove sarà accreditato l’eventuale anticipo o deposito cauzionale versato a tale data sullo stesso.
Art. 15 Durata del contratto
I contratti per la fornitura dell’acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell’anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.
Il Gestore in casi particolari, come esposizioni, fiere, spettacoli, cantieri e simili, ha facoltà di concedere l’uso temporaneo dell’acqua, previo pagamento di una somma determinata in relazione agli usi dichiarati e/o ai consumi di un’utenza analoga i cui criteri saranno determinati dal Gestore.
Per lo spettacolo viaggiante ed i circhi per l’uso temporaneo dell’acqua deve essere versato in via anticipata l’importo corrispondente all’allacciamento e alla disponibilità richiesta con applicazione della tariffa corrispondente alla Fascia base ed alla Fascia eccedenza.
Alla cessazione dell’utenza l’importo dovuto verrà conteggiato con rimborso della eventuale somma anticipata in eccedenza o con l’applicazione della tariffa relativa alla fascia di eccedenza contrattuale per i maggiori consumi.
Quando il Gestore lo ritenga opportuno potrà concedere anche in tali casi l’erogazione a contatore applicando le tariffe in vigore per l’uso sopracitato, la quota fissa per il contatore e gli eventuali contributi di allacciamento, nonché gli eventuali costi delle opere ed apparecchiature richieste per la tutela dei requisiti di qualità dell’acqua.
Art. 16 Divieto di rivendita e di sub-fornitura
E’ vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi dell’acqua erogata dal Gestore.
L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 45.
E’ fatto altresì divieto di sub-fornitura dell’acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall’intestatario dell’utenza, di utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso da quello indicato in contratto, e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del Gestore. I richiedenti nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze non domestiche, ad esempio destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze domestiche (ad es. appartamenti).
Art. 23 Interruzioni e limitazioni del servizio
Il Gestore garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.
Il Gestore non assume responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventi di forza maggiore o a eventuali esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di distribuzione dell’acqua.
Il Gestore può sospendere, dando adeguato preavviso, e informando l’utenza, e adottando una delle misure contenute nel Piano di emergenza di cui all’art 22 della Convenzione di affidamento stipulata con l’Agenzia per i Servizi Pubblici di Ferrara.
Il Gestore si impegna nel caso di interruzioni legate ad interventi sulla rete, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.
Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite superiore alle 24 ore, il Gestore dovrà attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria, dando altresì preventiva comunicazione, relativamente alla sospensione prolungata dell’erogazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. di Ferrara.
Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un’assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
In nessuno dei casi sopraesposti l’utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.
Art. 33 Caratteristiche, responsabilità e collaudi
Gli impianti per la distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata (tubazioni, sistemi di disconnessione idraulica, serbatoi, pompe, autoclavi, valvole e simili) hanno inizio dopo il contatore.
L’utente ha la piena responsabilità civile e penale della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui messa in opera è a sua totale cura e spesa e deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dalla distribuzione dell’acqua potabile.
Il Gestore non ha responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell’utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione.
Il Gestore si riserva inoltre di procedere al cambio di pressione al punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l’efficienza del servizio.
In tal caso il Gestore ne darà avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all’adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.
I guasti che in dipendenza di queste modificazioni di pressione potranno derivare alle tubazioni e/o agli impianti privati dovranno essere riparati a cura e spese dei singoli utenti.
Art. 39 Responsabilità dell’utente nell’uso e conservazione della derivazione, perdite
L’utente deve usare tutta la diligenza, anche adottando adeguate misure protettive, perché siano preservati da manomissioni, da danneggiamenti e guasti anche per effetto del calore e del gelo le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Gestore.
L’utente è tenuto a rimborsare le spese di riparazione per i danni provocati per sua colpa e inosservanza di quanto sopra.
L’utente è altresì tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenere gli impianti di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell’originario stato di idoneità che ha determinato l’ottenimento della fornitura nel rispetto delle condizioni poste al precedente art. 15.
Il Gestore non può essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
Eccezionalmente, in caso di elevate dispersioni di acqua nell’impianto privato non dovute a negligenza, ma a cause impreviste e comunque per perdite occulte, il gestore dovrà prevedere adeguate modalità di riduzioni tariffarie subordinate all’accertamento delle perdite verificatesi.
Art. 42 Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento
Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con i tempi indicati sulle fatture stesse.
Le fatture, oltre all’ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant’altro sia dovuto dall’utente.
Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell’utente e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti, secondo le norme interne per tempo in vigore.
Qualsiasi opposizione che l’utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine di pagamento indicato nella fattura.
Per i casi in cui l’errore di fatturazione segnalato dall’utente, sia riconosciuto dal Gestore, la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso sono effettuati con la fattura successiva, o con le modalità previste nella Carta dei Servizi.
Nei casi di ritardato pagamento della fattura, il Gestore applica gli interessi di mora, nella misura stabilita nella Carta dei Servizi, addebitandoli sulla successiva fattura. Per la quantificazione degli interessi di mora vedasi la specificazione indicata all’art. 45.
Trascorsi 30 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento il Gestore provvederà ad inviare all’utente mediante raccomandata A/R gli estremi o la copia delle fatture non pagate con il preavviso di chiusura informandolo delle modalità per evitare la sospensione.
La Direzione Aziendale potrà accogliere richieste motivate di dilazioni o rateizzazioni dei pagamenti delle bollette o fatture per un numero massimo di 18 rate mensili. Per le dilazioni o rateizzazioni per un numero di rate superiori a 18 mesi provvede la Direzione previo parere concorde del Consiglio di Amministrazione.
Per le utenze domestiche le motivazioni delle dilazioni o delle rateizzazioni delle bollette di consumi “normali” possono essere individuate nella presenza di figli minori o disabili all’interno del nucleo famigliare; parere favorevole dei servizi sociali; disagiate situazioni economiche famigliari. Per le altre articolazioni tariffarie si potranno concedere un numero massimo di 4 rate mensili.
Per le dilazioni o rateizzazioni relative ad importi superiori ad € 12.000,00 richieste da utenti che svolgono attività imprenditoriali potrà essere depositata presso l’Azienda apposita polizza fideiussoria a garanzia della somma dovuta.
Alle dilazioni o rateizzazioni dei pagamenti saranno applicati gli interessi moratori previsti dal Regolamento.
La richiesta di rateizzazione o dilazione non potrà essere accolta, per lo stesso utente, se è in corso un precedente pagamento rateizzato.
Trascorsi altri 30 giorni di calendario dal preavviso, senza che sia intervenuto il pagamento, è prevista la sospensione del servizio.
Il ripristino della fornitura avverrà entro i termini previsti dalla carta del servizio una volta eseguito il pagamento, comprensivo di tutte le spese sostenute dal Gestore.
L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell’erogazione né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Nel periodo d’interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l’addebito della quota fissa.
Art. 48 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri (Art. 12 e Art. 13 del presente Regolamento);
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (Art. 10 del presente Regolamento);
c) prelievi abusivi (Art. 4 e Art. 24 del presente Regolamento);
d) cessione dell’acqua a terzi (Art. 16 del presente Regolamento);
e) irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
f) opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore;
g) opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno del Gestore;
h) in caso di pericolo per persone o cose o di pregiudizio all’erogazione del Servizio Idrico;
i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale affidate al Gestore, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 42 del presente Regolamento).